Da sapere per i genitori: le regole DSA per l’Esame di Stato conclusivo della Scuola Secondaria di primo grado (terza Media)
Esaminiamo insieme i passi della Circolare Ministeriale n. 48 del 31 maggio 2012,
riguardanti gli studenti DSA. La Circolare contiene le linee guida per
l’effettuazione degli Esami di Stato del I ciclo di scuola. Il
documento riguardava le prove dello scorso anno scolastico, ma in attesa
di novità ed aggiornamenti da parte del MIUR, iniziamo a prendere
confidenza con la normativa vigente.
1. Prove scritte a carattere collegiale (Italiano, Matematica)
I candidati con Disturbi Specifici di Apprendimento possono utilizzare per le prove scritte gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell’art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.
E’ possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per questi candidati lo svolgimento dell’esame
sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I
candidati possono usufruire di dispositivi per l’ascolto dei testi della
prova registrati in formato “mp3”.
Per
la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può
prevedere di individuare un proprio componente che possa leggere i
testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi
vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su
supporto informatico. In particolare, si segnala l’opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte,
con particolare riferimento all’accertamento delle competenze nella
lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al
contenuto piuttosto che alla forma.
Può essere consentito l’utilizzo di apparecchiature e strumenti informatici
nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o
comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell’esame, senza che
venga pregiudicata la validità delle prove.
2. Prova scritta a carattere nazionale (Prova INVALSI)
L’allegato tecnico riguardante le Prove nazionali Invalsi, in merito alle modalità di svolgimento per i DSA, indica: “In
presenza di candidati con DSA aventi l’esigenza di una versione
informatizzata della prova nazionale, il capo di Istituto ne fa
richiesta all’INVALSI entro il 6 giugno 2012”.
Non
vi sono altre indicazioni specifiche per gli studenti con Disturbo
Specifico dell’Apprendimento. Non è chiaro, cioè, se invece si possano
effettuare le prove cartacee seguendo gli stessi criteri validi per le
prove scritte citate nel paragrafo precedente. La nota Invalsi rimanda a
tal proposito alla “normativa vigente”, che appunto nulla specifica….
Meglio dunque rivolgersi per chiarimenti al Dirigente scolastico: questa
figura potrà spigare ai genitori le scelte operate dall’Istituto in tal
senso.
3. Prove scritte delle lingue straniere
L’insegnamento
della seconda lingua comunitaria, giunto ormai a sistema in modo
generalizzato e consolidato, è oggetto di autonoma valutazione mediante
l’effettuazione di prova scritta.
Le
commissioni d’esame, nella loro funzione organizzativa, possono
stabilire se svolgere le due prove scritte per le lingue comunitarie in
un unico giorno o in due giorni distinti, ferma restando l’opportunità
che tali prove si svolgano separatamente e siano oggetto di autonoma
valutazione.
La
necessità di adottare su tutto il territorio nazionale criteri di
valutazione omogenei è del resto richiesta dal D.P.R. n. 122/2009, che
ha introdotto nuove modalità di valutazione anche con riferimento
all’esito dell’esame conclusivo del primo ciclo.
Resta
fermo che quanto sopra indicato non riguarda le situazioni di quegli
studenti che si avvalgano delle ore di seconda lingua comunitaria per il
potenziamento della lingua inglese o per il potenziamento della lingua
italiana. In tal caso, ovviamente, la seconda lingua comunitaria non è
oggetto di prova di esame.
I
candidati con Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) che, ai sensi
dell’art. 6, comma 6, del DM 12 luglio 2011, hanno seguito un percorso
didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e
straniera/e, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con
l’attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale
piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso
svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il
riferimento all’effettuazione delle prove differenziate va indicato
unicamente nell’attestazione e non nei tabelloni affissi all’albo
dell’istituto.
INVECE
Per
i candidati con diagnosi di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA),
che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa
dalle prove scritte ordinarie di lingua/e straniera/e, la commissione
sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove
scritte. La commissione, sulla base della documentazione
fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della
prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo
svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle
stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario
delle prove orali.
4. Il colloquio pluridisciplinare
La
circolare non specifica nulla riguardo alla possibilità per gli
studenti DSA di portare al colloquio le loro mappe mentali ed altri
strumenti che servano a richiamare i contenuti delle discipline
studiate. Spesso accade che gli insegnanti consentano in realtà la presentazione di una sorta di “tesina” multidisciplinare,
anziché effettuare un’interrogazione “a tappeto”. Vale dunque la pena
consultare con largo anticipo (verso l’inizio del secondo Quadrimestre),
il parere dell’insegnante coordinatore di classe in merito a questa
opportunità.
Fonte: www.tuttodsa.it